Art. 7.
(Comitato tecnico per
lo spettacolo dal vivo).

      1. È istituito il Comitato tecnico per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato, presieduto dal Ministro dei beni e delle attività culturali, è composto da trentadue esperti, di cui sedici designati dal medesimo Ministro, otto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, quattro dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e quattro dall'Unione delle province d'Italia (UPI).
      3. I componenti del Comitato, scelti da ciascuna istituzione proporzionalmente tra esperti nelle materie di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica

 

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ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali del Comitato e delle commissioni di cui al comma 7.
      4. Il Comitato e le commissioni di cui al comma 7 sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. I componenti del Comitato restano in carica due anni e possono essere confermati.
      6. Il Comitato, riunito in seduta plenaria, è integrato da quattro membri designati dalle associazioni rappresentative di categoria e da quattro membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore. Esso svolge i compiti già attribuiti al Comitato per i problemi dello spettacolo dall'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro delegato per lo spettacolo 10 giugno 1998, n. 273. Al Comitato in seduta plenaria partecipano anche, senza diritto di voto, il capo del dipartimento per lo spettacolo e lo sport e il direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero dei beni e delle attività culturali.
      7. Il Comitato, nella composizione di cui al comma 2, si articola in quattro commissioni per ciascuno dei settori di cui all'articolo 1, comma 2, presiedute dal direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero dei beni e delle attività culturali. A tali commissioni sono attribuite le funzioni già proprie delle commissioni consultive per la musica, per la prosa, per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante e per la danza, di cui all'articolo 1, commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
      8. Le commissioni sono composte ciascuna da otto esperti, scelti tra quelli di cui al comma 2, proporzionalmente rispetto all'istituzione che li ha designati e alle materie di competenza.
      9. Il Comitato e le commissioni si avvalgono, anche ai fini dell'espletamento delle attività istruttorie necessarie all'esercizio delle proprie funzioni, delle strutture
 

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e del personale del Ministero dei beni e delle attività culturali. Ai costi di funzionamento del Comitato e delle commissioni si provvede nei limiti degli stanziamenti destinati al funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive di cui all'articolo 1, commi 59, 60 e 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
      10. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, con decreto non avente natura regolamentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento del Comitato e delle commissioni.